Associazione Allievi Centro Velico Caprera

Comunicare e' ora piu' semplice

Ecco, finalmente, il nostro nuovo sito. Oltre al nuovo aspetto grafico, un rinnovato punto d'incontro sul Forum "Terrazza Martini" (con registrazione in scrittura) le maggiori novità riguardano le notizie ed i servizi che verranno resi disponibili, alcuni dei quali potranno essere riservati ai soci.

Agli istruttori CVC è stata riservata un' Area.

Anche comunicare con l'aacvc serà inoltre semplicissimo utilizzando gli indirizzi e-mail dedicati:

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Statuto Associazione Allievi Centro Velico Caprera
26 Giugno 1999

INDICE

TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata - Distintivo Artt. 1 - 4
TITOLO II
Scopi Art. 5
TITOLO III
Patrimonio - Proventi - Quote sociali Artt. 6 - 10
TITOLO IV
Soci Artt. 11 - 14
TITOLO V
Organi sociali Artt. 15 - 16
Assemblea dei Soci Artt. 17 - 27
Consiglio Direttivo Artt. 28 - 37
Presidente Artt. 38 - 40
Collegio dei Revisori Artt. 41 - 45

TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata - Distintivo
Art. 1 Fra gli allievi della scuola di vela del C.V.C. (Centro Velico di Caprera) è costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ALLIEVI C.V.C.".
Art. 2 L'Associazione ha sede in Milano, corso Italia 10 c/o il Touring Club Italiano ed ha facoltà di istituire sezioni altrove e di sopprimerle.
Art. 3 La durata dell'Associazione è indeterminata.
Art. 4 Il distintivo dell'Associazione è costituito da un guidone con i colori del C.V.C. disposti in croce.

TITOLO II
Scopi
Art. 5 L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro e persegue scopi culturali quali:
a) sviluppare la cultura marinara, la preparazione teorica e pratica dei propri Soci in materia di navigazione a vela, curando il loro addestramento, aggiornamento e perfezionamento;
b) partecipare, unitamente ai Soci fondatori del C.V.C. (L.N.I. - sezione di Milano e T.C.I.) ed in conformità allo statuto di questo, alla gestione ed allo sviluppo del C.V.C. stesso, contribuendovi con il proprio patrimonio di esperienze e di quadri tecnici volontari.
Per collaborare in modo particolare all'andamento tecnico e didattico del C.V.C., l'Associazione si propone di:raccogliere ed elaborare esperienze e contributi in materia di attività velica, sicurezza e mutua assistenza in mare, manutenzione delle imbarcazioni e del materiale, didattica, legislazione nautica, nonché formulare proposte in merito;mantenere e rafforzare la coesione fra coloro che hanno frequentato il C.V.C. o il C.N.G. (Centro Nautico Glénans);
costituire gruppi di crociera per la prosecuzione fra i Soci dell'attività velica iniziata al C.V.C. o al C.N.G., ed a tal fine acquistare e gestire imbarcazioni sociali;
promuovere la partecipazione dei Soci a crociere, regate, raduni velici e predisporre le inerenti attrezzature;esaminare e sperimentare imbarcazioni, attrezzature ed accessori nautici;
organizzare conferenze, dibattiti, convegni nel settore velico;redigere e diffondere tra i Soci un notiziario di informazione.
Nessuna attività dell'Associazione potrà essere in concorrenza con quelle del C.V.C.

TITOLO III
Patrimonio - Proventi - Quote sociali
Art. 6 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali e dei diritti di ingresso dei Soci, contributi, donazioni ed elargizioni di enti pubblici e privati, proventi da iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 L'ammontare delle quote sociali annue dei Soci effettivi ed aggregati e dei diritti di ingresso è fissato dal Consiglio Direttivo nell'ultimo trimestre precedente ad ogni esercizio sociale e ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.
L'ammontare delle quote sociali annue dei Soci aderenti è determinato dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 Non meno del 60% dei proventi annuali derivanti da quote sociali e diritti di ingresso sarà destinato alla formazione dei quadri ed alla stampa tecnica ed informativa.
Art. 9 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'Associazione non può deliberare, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzo di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita stessa dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge
Art. 10 In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto al pagamento delle passività verso terzi e l'eventuale supero sarà destinato a finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione.

TITOLO IV
Soci
Art. 11 I Soci si distinguono in:
a) Soci Onorari: la L.N.I. - Sezione di Milano ed il T.C.I. quali fondatori del C.V.C.; quanti hanno onorato con le loro navigazioni lo sport velico; enti e privati che abbiano dato valido apporto tecnico, organizzativo o finanziario alle attività dell'Associazione.
La qualifica di Socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
I Soci Onorari non versano quote sociali.
b) Soci Effettivi: coloro che hanno frequentato un corso della scuola di vela del C.V.C. o del C.N.G. e siano stati iscritti all'Associazione per un anno in qualità di Soci aggregati.
I Soci effettivi versano la quota sociale.
c) Soci Aggregati: coloro che hanno frequentato almeno un corso della scuola di vela del C.V.C. o del C.N.G., durante il primo anno di iscrizione all'Associazione.
I Soci aggregati versano un diritto d'ingresso oltre alla quota sociale, che il Consiglio Direttivo potrà ridurre, ove l'iscrizione avvenga ad anno sociale inoltrato.
d) Soci Aderenti: i familiari e gli amici dei Soci effettivi. L'ammissione dei Soci aderenti è subordinata alla presentazione da parte di due Soci effettivi ed all'accettazione, da confermarsi ogni anno da parte del Consiglio Direttivo.
I Soci aderenti versano una quota sociale non inferiore a quella dei Soci effettivi.
I Soci aderenti che frequentino un corso della scuola di vela del C.V.C. potranno essere confermati effettivi dal Consiglio Direttivo dopo un anno di iscrizione all'Associazione.
Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 12 La qualifica di Socio si perde per:
a) recesso unilaterale, da comunicarsi per iscritto;
b) mancato rinnovo della quota sociale, entro tre mesi dalla scadenza;
c) esclusione per attività o comportamento contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere l'unilaterale dichiarazione di recesso dei Soci aventi particolari incarichi, fino all'espletamento degli stessi.
L'esclusione del Socio per i motivi di cui al punto c) è deliberata dal Consiglio Direttivo: contro tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del medesimo, avanti il Collegio dei Revisori, che decide inappellabilmente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
Il ricorso non sospende il provvedimento di esclusione.
Art. 13 I Soci si impegnano a dare in forma gratuita la loro attività nei rispettivi settori di competenza, specie per quanto riguarda i lavori di mantenimento della proprietà sociale, anche nei confronti del C.V.C., l'insegnamento, la stampa, la propaganda.
Art. 14 Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto ad intervenire alle Assemblee per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; di rappresentare l'Associazione, quando ne siano autorizzati dal Consiglio Direttivo; di partecipare alle manifestazioni sociali; di usufruire dell'organizzazione e del materiale sociale.

TITOLO V
Organi sociali
Art. 15 Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.
Art. 16 Le cariche sociali non sono retribuite e sono incompatibili con l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione o con il C.V.C.
Assemblea dei Soci
Art. 17 Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
Si riunisce inoltre in sessione ordinaria ogni 3 anni, per il rinnovo delle cariche sociali, nonché in sessione ordinaria o straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di due terzi dei Consiglieri, o di un decimo dei Soci, che presentino contemporaneamente ordine del giorno vincolante degli argomenti da trattare.
Art. 18 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente data, luogo e o.d.g. dell'adunanza, da affiggersi in sede almeno 10 giorni prima della stessa. La convocazione deve essere pubblicata sull'organo di stampa ed inviata a mezzo dello stesso, o lettera, almeno 10 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro o schedario Soci.
Art. 19 Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti e siano in regola con il pagamento della quota sociale nonché i Soci onorari.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
Art. 20 Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, che non può peraltro essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. Ogni delegato non può portare più di due deleghe.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.
Art. 21 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o suo delegato, che nominerà un Segretario, anche non Socio e, su proposta dell'Assemblea, tre scrutatori.
Art. 22 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Art. 23 L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza dei due terzi dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di un decimo dei Soci, salvo quanto previsto dai commi a) e b) dell'art. 27.
Art. 24 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e sono raccolte in apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.
Art. 25 Le votazioni possono avvenire per posta, con le stesse modalità, a mezzo di lettera recapitata al notaio designato entro il termine prefissato.
Soci che esercitano il diritto di voto per posta sono considerati presenti all'Assemblea al fine della determinazione del numero legale.
Art. 26 Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
b) deliberare, udita la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sul bilancio annuale preventivo e consuntivo e sull'attività svolta;
ratificare l'ammontare delle quote sociali annue dei Soci effettivi, aggregati, aderenti e dei diritti d'ingresso fissato dal Consiglio Direttivo;
determinare l'indirizzo programmatico dell'Associazione;
ratificare i Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 Spetta all'Assemblea straordinaria:
a) modificare lo Statuto con la presenza di almeno un terzo dei Soci ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti;
b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci;
c) deliberare sugli oggetti che non rientrano nei poteri dell'Assemblea ordinaria.

Consiglio Direttivo
Art. 28 Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Non meno di tre e non più di sei degli eletti devono avere prestato attività di istruttore al C.V.C., almeno una volta nel triennio precedente: di ciò dovrà tenersi conto anche in caso di subingresso o cooptazione susseguenti a dimissione, decadenza o morte dei Consiglieri.
Art. 29 I Consiglieri durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente alla scadenza del mandato e sono rieleggibili; decadono dalla carica qualora non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso.
Art. 30 In caso di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri, subentreranno in Consiglio Direttivo i non eletti all'ultima Assemblea secondo i voti riportati: ove ciò non fosse possibile il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare i subentranti.
Nell'uno e nell'altro caso i subentranti restano in carica fino alla naturale scadenza delle cariche sociali.
Qualora sia dimissionario l'intero Consiglio o sia dimissionaria o mancante la sua maggioranza, il Presidente dovrà convocare entro un mese l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.
Art. 31 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Art. 32 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta ogni due mesi, oppure su richiesta di un terzo dei Consiglieri che presentino ordine del giorno vincolante degli argomenti da trattare.
La convocazione è normalmente effettuata a mezzo di comunicazione scritta, contenente data, luogo e o.d.g. della riunione, da spedirsi almeno 7 giorni prima della data della riunione stessa.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con sole 48 ore di preavviso e con qualsiasi mezzo di comunicazione, purché idoneo a dare la piena conoscenza dell'oggetto da trattare.
Art. 33 Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 34 Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi e degli interessi sociali, ove non siano dalla legge e dal precedente Statuto riservati all'Assemblea.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporlo all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione sull'attività svolta;
b) attuare il programma delle attività sociali, nelle forme e nei limiti consentiti dal bilancio e dallo Statuto e secondo le determinazioni dell'Assemblea;
c) fissare l'ammontare delle quote sociali annue dei Soci effettivi ed aggregati e del diritto d'ingresso da ratificare dall'Assemblea;
d) determinare l'ammontare delle quote sociali annue dei Soci aderenti;
e) determinare la decorrenza delle quote sociali;
f) fissare i compensi per servizi resi;
g) provvedere, tenendo conto delle specifiche competenze, alle nomine di spettanza dell'Associazione in seno al C.V.C.;
h) nominare consulenti, commissioni di studio e di lavoro stabilendone funzioni, poteri e limiti;
i) costituire e sopprimere sezioni periferiche ed approvarne i relativi regolamenti;
l) attribuire la qualifica di Socio onorario; deliberare l'ammissione dei Soci aderenti;
m) deliberare l'esclusione dei Soci per attività o comportamento contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione;
n) deliberare i regolamenti interni dell'Associazione da sottoporre per ratifica all'Assemblea.
Art. 35 Il Consiglio può delegare, precisandone poteri e limiti, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, a commissioni o a gruppi di lavoro, composti anche di non soci, dotati di competenza specifica.
Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno potere decisionale nell'ambito delle attribuzioni loro affidate dal Consiglio Direttivo, cui sono tenuti a render conto dell'attività svolta.
Art. 36 Il Consiglio può nominare rappresentanti, direttori, procuratori e mandatari, fissandone poteri e modalità di firma verso i terzi, nonché l'eventuale retribuzione senza particolare ratifica da parte dell'Assemblea.
Art. 37 Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro verbale che sarà firmato dal Consigliere che ha presieduta la seduta, dal Segretario e, se presente, da un Revisore.

Presidente
Art. 38 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, firma i contratti, i mandati di pagamento, la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente l'Associazione.
Art. 39 Il Presidente può, sotto la sua completa responsabilità, adottare tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che si dimostrassero di estrema urgenza, salvo ottenere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta.
Art. 40 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, cui può delegare in tutto o in parte i suoi poteri.

Collegio dei Revisori
Art. 41 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci.
Non più di un Revisore effettivo e di un Revisore supplente devono avere prestato attività di istruttore al C.V.C. almeno una volta nel triennio precedente.
I Revisori durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente alla scadenza del mandato e sono rieleggibili.
Art. 42 Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dal Collegio stesso fra i revisori effettivi.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un revisore effettivo subentra il relativo supplente: qualora si tratti del Presidente, il Collegio così completato elegge il nuovo Presidente.
Alla reintegrazione dei revisori supplenti divenuti effettivi si procede con le stesse modalità previste per la sostituzione dei membri del consiglio Direttivo.
Art. 43 Il Collegio dei Revisori è legalmente costituito con la presenza di tre membri effettivi. Esso provvede ai controlli più ampi sul funzionamento dell'Associazione, assumendo tutte le informazioni necessarie sul merito e sull'esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali. Può richiedere al Consiglio Direttivo, con decisione motivata ed entro 30 giorni dalla data di adozione, un riesame delle decisioni del Consiglio stesso o di organi sottoposti al suo controllo. Qualora il Consiglio confermi le precedenti decisioni, in difformità dal parere dei Revisori, le stesse dovranno essere sottoposte per la ratifica alla successiva Assemblea, da tenersi entro un mese.
Art. 44 Il Collegio dei Revisori decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta di voti, tutte le controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e l'Associazione per motivi attinenti ai rapporti sociali.
Il Collegio dei Revisori ha altresì funzioni di organo di appello contro le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia di esclusione di Soci, di cui al punto c) dell'art.12.
Art. 45 Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario, redigendo verbale in apposito libro.
I Revisori hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Nessun compenso è previsto per i Revisori.


Il Presidente
(R. Oberti)



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